Versare l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)

Descrizione

Versare l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)

La pubblicità permanente o temporanea è soggetta, secondo le disposizioni del Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, a un'imposta a favore del Comune.

ICP è l'acronimo di "Imposta Comunale sulla Pubblicità" ed è dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Sono soggetti all'imposta di pubblicità unicamente:

  • i messaggi diffusi nell'esercizio di un’ attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi
  • i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

In vigore fino al 31/12/2020 poi sotituita dal Canone unico patimoniale e mercatale.

In Comune di Cervia …

Per informazioni su come effettuare il pagamento consulta la pagina dedicata.

Approfondimenti

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

L'importo si determina secondo le disposizioni del Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 7.

Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune e variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti, e possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa.

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Il versamento dell'imposta deve avvenire entro il giorno dell’installazione del messaggio pubblicitario.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzativo, prima di iniziare la pubblicità il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 8. Nella dichiarazione devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente variazione dell’imposta, e di rimozione del mezzo pubblicitario.

La dichiarazione relativa a pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa modalità stabilita dal Regolamento comunale.