Descrizione
Il Comune riceve e custodisce gli oggetti smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario ritrovati dai cittadini, dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio all'interno del territorio comunale.
La pubblicità del ritrovamento è regolata dalle norme di legge e viene effettuata tramite pubblicazione, con cadenza quindicinale (salvo che particolari esigenze richiedano una periodicità diversa), del bene ritrovato e registrato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.
Gli oggetti consegnati rimangono custoditi per un anno, a partire dall'ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento.
Qualora l’oggetto ritrovato sia deperibile il Comune provvede, decorse 48 ore dal deposito, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura viene seguita nel caso ricorrano motivi d'igiene tali da richiedere l’eliminazione delle cose ritrovate
Il bene rinvenuto è preso in carico nelle condizioni in cui è consegnato e l'Ente non è tenuto alla sua manutenzione, salvo che essa non sia necessaria per evitare danni all'amministrazione stessa o alle sue strutture.
In Comune di Cervia …
Gli oggetti smarriti e rinvenuto sono conservati presso il Servizio economato-provveditorato.
Approfondimenti
Per ogni oggetto ritrovato e depositato presso l’Ente dalle forze dell’ordine deve essere redatto un verbale di consegna, con la descrizione sintetica e le circostanze del ritrovamento, dati rinvenitore e annotazione su un apposito registro di carico e scarico numerato. Su tale registro vengono trascritte tutte le operazioni relative all’oggetto ritrovato.
Il pubblico, senza la denuncia di furto o smarrimento, non può accedere ai locali dove sono custoditi i beni rinvenuti, né prendere visione di chiavi, foto agende o altro.
Chi si dichiara proprietario dell’oggetto ha l’onere di fornire al Comune la descrizione dell’oggetto ed esibire la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità.
Prima della restituzione dell’oggetto rinvenuto al proprietario, il Comune provvede a effettuare la trattenuta (nel caso di oggetti di valore o denaro) a favore del rinvenitore che ne abbia fatto richiesta
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, il bene o il suo controvalore (qualora sia risultata necessaria la vendita) è messo disposizione del rinvenitore, il quale lo potrà ritirare entro 30 giorni dalla data di cui sopra.
Decorsi i termini previsti, le somme o gli oggetti rivenuti e non ritirati dal ritrovatore o dal legittimo proprietario diverranno di proprietà dell’Ente.