Descrizione
Attenzione :
Dal 01/01/2025 la TARI è stata sostituita dalla TCP (Tariffa Corrispettiva Puntuale).
I punti di contatto HERA per informazioni ed attività contrattuali sono in seguenti.
- Numero gratuito: 800.862.328 dedicato alla TCP dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; sabato dalle 8 alle 18;
- e – mail: clienti.tcp@gruppohera.it
- Fax: 0542/368165
- Posta: indirizzata a Gruppo Hera Servizio Clienti, via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
- Indirizzo web: https://www.gruppohera.it/assistenza/ selezionando il comune di interesse
- Sportello locale: Sportello Clienti Hera - Cervia
Via XXII Ottobre, 15/C
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
Si consiglia di controllare orari e giorni di apertura dello Sportello Clienti, soprattutto in occasione di festività, sul sito ww.gruppohera.it
Le informazioni sotto riportate si riferiscono alla vecchia TARI in vigore sino al 31/12/2024.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Per utenze non domestiche si intendono le superfici escluse da quelle delle utenze domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e le tariffe sono determinate con specifica deliberazione del Consiglio Comunale
Dove rivolgersi
Gestione TARI Ordinaria
Presso l'Ufficio CerviaInforma - Viale Roma, 33 - 48015 Cervia (RA)
Orari di apertura dello Sportello (solo su appuntamento)
Dal lunedì al venerdì 9.00- 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00
Tel: 800213036 (gratuito da numero fisso) Tel: 199179964 (a pagamento da cellulare)
e- mail:tari@comunecervia.it
Approfondimenti
Per le Utenze Non Domestiche il soggetto tenuto al pagamento della TARI è, in solido,il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità.
Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:
a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o
prevalentemente nel territorio comunale;
b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti,
fiere, mostre ed attività similari;
c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento;
Per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di
servizio.
Per tute le esclusioni vedere gli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento Tari
Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Per le tariffe e le classificazioni delle Utense non Domestiche vedi l'art. 16 del Regolamento Tari
Vedi gli articoli 21, 22, 23 e 24 del Regolamento Tari