Descrizione
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, e anche le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
In vigore fino al 31/12/2020 poi sotituita dal Canone unico patimoniale e mercatale.
In Comune di Cervia …
Per approfondimenti sulla tassa di occupazione suolo pubblico consulta il sito del Comune.
Tariffe e modalità di pagamento sono stabilite dal Regolamento comunale.
Per informazioni su come effettuare il pagamento consulta la pagina dedicata.
Approfondimenti
Il pagamento deve essere corrisposto:
- dal titolare dell’atto di concessione/autorizzazione all'occupazione del sottosuolo e soprassuolo pubblico
- dall'occupante, anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Il pagamento della tassa non esenta l'occupante dalle sanzioni dovute per l'occupazione abusiva.
L'importo si determina secondo le disposizioni del Regolamento comunale.
Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune in funzione di parametri come:
- la zona di occupazione
- la superficie occupata
- i giorni di occupazione
- la tipologia dell'occupazione (permanente o temporanea).
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
Per occupazioni permanenti il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverse scadenze deliberate dal Comune.
Il versamento dell'imposta deve avvenire dopo aver ottenuto l'atto di concessione/autorizzazione all'occupazione.
Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
Come previsto dal Decreto legge 19/05/2020, n. 34, art. 181, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento della TOSAP fino al 31 ottobre 2020.
Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione o cessazione dell'occupazione che comportino la modificazione della superficie occupata o del tipo di occupazione effettuata, con conseguente variazione dell’imposta.
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione in un’unica soluzione con versamento anticipato da effettuarsi entro 20 giorni dalla data del loro inizio, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.